Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha emanato un nuovo decreto (“Ordinanza”) che obbliga i fornitori di servizi di asset/valuta virtuali a registrarsi immediatamente in un’apposita sezione che sarà presto creata dall’anagrafe tenuta da Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”), con l’obiettivo di Monitorare gli scambi di criptovalute e implementare i controlli antiriciclaggio.
Da tempo le autorità nazionali e internazionali tengono d’occhio i mercati delle criptovalute, nonostante i loro limitati poteri di intervento. In data 28 aprile 2021 la Banca d’Italia e la Commissione Italiana Titoli e Cambi (“Consob”) hanno emesso un comunicato congiunto invitando il pubblico e i piccoli risparmiatori a essere consapevoli dei rischi inerenti alle “attività crittografiche”. La Consob ha inoltre emesso sanzioni ad hoc quando rileva che alcuni servizi rientranti nella Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (“MiFID”) sono stati forniti senza le prescritte autorizzazioni e licenze tramite le autorità pubbliche di vigilanza.
Il decreto fissa chiari requisiti (o) per fornire eventuali servizi di valuta virtuale/asset digitale in Italia irrogando sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa applicabile.
Secondo il decreto, la divisione speciale sarà operativa entro il 18 maggio 2022 con un periodo molto di 60 giorni per gli operatori già attivi in Italia. Da tale data, qualsiasi fornitore di scambio di criptovalute, trading di criptovalute, portafoglio digitale e qualsiasi servizio relativo alle valute virtuali (“Providers”) su larga scala deve registrarsi presso la Divisione Speciale per Doing Business in Italia e, di conseguenza, implementare gli annunci, le politiche e le procedure speciali per garantire il rispetto del nuovo quadro giuridico italiano. La mancata registrazione comporterà sanzioni amministrative e l’esercizio di uno qualsiasi di questi servizi sarà illegale.
Il decreto prevede inoltre: (i) obblighi informativi periodici in capo a (a) prestatori di servizi a OAM (in relazione a clienti e transazioni effettuate in Italia) e (b) OAM a MEF; e (ii) impegni di cooperazione tra OAM e altre autorità, ad esempio, AML, Banca d’Italia e Consob.
Diverse giurisdizioni hanno implementato le raccomandazioni della Financial Action Task Force (“GAFI”) riguardanti i fornitori di servizi di asset virtuali, tra cui Regno Unito, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi, solo per citarne alcuni. È probabile che l’impatto di queste nuove proposte in Italia segua lo schema visto altrove, con un certo numero di fornitori esistenti che lasciano il mercato mentre altri sfruttano le opportunità offerte da questo nuovo sistema.
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