Con la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo 2022, alcune delle restrizioni alla legge emergenziale sono state revocate, portando a un progressivo ritorno all’organizzazione pre-governativa.
Di seguito è riportato un riepilogo delle principali modifiche al diritto del lavoro.
Ordine “Riavvia”.
Lavoro a distanza “semplificato”.
Il 24 marzo 2022, l’ordinanza n. 24 (noto anche come “Nuovo Ordine Governativo” o “Ordine di Riavvio”). L’ordinanza contiene “disposizioni di emergenza per far fronte alla diffusione dell’infezione da COVID-19 dopo la fine dello stato di emergenza”.
Arte. Ordinanza n. 10. 24/2022, che prevede le telecomunicazioni “semplificate” o “di emergenza” (già previste dall’art. 90, commi 3 e 4, ordinanza n. 34/2020) prorogabili fino al 30 giugno 2022. Pertanto, fino a tale data, l’utilizzo del lavoro a distanza, anche in assenza di contratti personali, sarà consentito:
- Utilizzando la modulistica e l’applicativo informatico del Ministero del Lavoro italiano, attraverso un iter semplificato (già in uso) tramite semplice comunicazione telemetrica (obbligatoria) con il datore di lavoro;
- Sebbene non sia necessario allegare alcun contratto con il dipendente per tale comunicazione;
- Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore l’avviso di polizza salute e sicurezza (disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Pertanto, dal 1 luglio 2022, per utilizzare il lavoro a distanza, utilizzare invece il numero legale. Quanto previsto dagli artt. 18-24 dell’81/2017 e “Conformemente al Codice di Condotta Nazionale per il Lavoro a Distanza, sarà richiesto un accordo personale con il dipendente. ”7 dicembre 2021. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore informazioni annuali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Monitoraggio sanitario per i dipendenti a rischio
La nuova Ordinanza del Governo prevede una proroga fino al 30 giugno 2022 (art. 10, c. 2, Allegato B, Ordinanza n. 24 del 24 marzo 2022) per le attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti ad alto rischio di infezione (Ordinanza n. 34 del 19 maggio 2020). 83, con modificazioni alla Legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificata dai cc. 1, 2 e 3).
Requisiti vaccinali per specifici tipi di personale
Gli obblighi vaccinali (Art. 4-Sexy) sono in vigore per l’accesso al posto di lavoro delle seguenti tipologie di dipendenti:
- Fino al 31 dicembre 2022 per i dipendenti operanti nel settore sanitario e per il personale operante nelle strutture residenziali, assistite e comunitarie;
- Dal 15 giugno 2022 il personale docente e educativo delle scuole, il Dipartimento della Difesa, Sicurezza e Recupero Pubblico, la Polizia Locale, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Informatica, le carceri, le università, gli istituti di alta formazione artistica e musicale, gli istituti di istituzioni tecniche superiori e la forza forestale di aree legali specializzate.
Certificato governativo di base/rinforzato (“Green Pass”) e dipendenti di età inferiore a 50 anni
Ordinanza-Legge 24 marzo 2022 n. 24, prevede il ritorno al sistema “Basic Green Pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro (es. certificazione Covit-19 per vaccinazione, recupero, antigene rapido o test molecolare negativo), e per i lavoratori di età superiore ai 50 anni. Pertanto, dal 25 marzo 2022 al 30 aprile 2022, i dipendenti di età superiore ai 50 anni potranno accedere ai luoghi di lavoro solo con un Green Pass di base e non avranno più un Green Pass “rinforzato” (ovvero il vaccino non richiede COVID-19 certificazione o recupero).
Tuttavia, l’obbligo di vaccinazione per i dipendenti di età superiore ai 50 anni rimarrà fino al 15 giugno 2022 (Art. 4-Ordinanza Trimestrale 44/2021).
Per i dipendenti di età inferiore ai 50 anni, devono essere in possesso di un Green Pass di base entro il 30 aprile 2022 per accedere al luogo di lavoro.
Anche in questo caso la legge emergenziale è stata prorogata fino alla fine della legge emergenziale.
Dal 1 maggio 2022 (salvo ulteriori modifiche), Green Pass non sarà più richiesto per accedere ai luoghi di lavoro, ad eccezione del personale ospedaliero e delle strutture di manutenzione.
Personale di commessa e di agenzia “Sostegni Ter”.
La legge di modifica dell’ordinanza “Sostegni Ter” (ordinanza-legge n. 27 del 2022, modificata dalla legge 28 marzo 2022 n. 25) ha introdotto alcune nuove regole, tra cui la possibilità per le agenzie di assumere dipendenti fino al 31 dicembre 2022. Utilizzare personale temporaneo per più di due anni, se non regolarmente.
Pertanto, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di dare corso a contratti a tempo determinato superiore a 24 mesi (anche non continuativi) per la distribuzione del personale di agenzia all’interno dell’organizzazione utilizzatrice.
In questi casi, la società di locazione per dipendenti non rischia più di pretendere nei confronti della società utilizzatrice l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tali dipendenti possono essere inviati alle aziende utilizzatrici con incarichi a tempo indeterminato e determinato senza dover specificare il motivo per giustificare il contratto a tempo determinato. Tuttavia, è importante rispettare i limiti percentuali tra lavoratori interinali e dipendenti aziendali.
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