lunedì, Novembre 25, 2024

Accesso in Italia, solo con COVID negativo. Si consiglia di tradurre il documento in inglese o italiano

Sulla scia dell’evoluzione dell’epidemia di COVID-19, il ministero degli Esteri afferma che le autorità hanno rivisto le condizioni per l’ingresso nella Repubblica italiana, costringendo i cittadini rumeni a sottoporsi a un test COVID negativo e ad essere isolati per cinque giorni.

Le nuove misure entreranno in vigore il 31 marzo e dureranno fino al 6 aprile, secondo un rapporto di AMF inviato giovedì. AcerPress.

Pertanto, durante questo periodo, nei 14 giorni precedenti l’arrivo nella Repubblica italiana, sono incluse le persone elencate in C o nella Lista 20 dell’Ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri, compresa la Romania. I seguenti compiti:

* Fino ad ora, un risultato negativo di un test molecolare (tipo PCR) o della cattura dell’antigene per rilevare l’infezione da virus SARS-CoV-2 all’ingresso nel territorio italiano non era stato effettuato 48 ore prima dell’ingresso. L’MFA raccomanda che il documento sia scritto in italiano o inglese, poiché le autorità italiane non hanno stabilito un campione di certificato che confermi i risultati dei test per l’infezione da virus SARS-CoV-2;

* Sottomettersi ad attività di monitoraggio sanitario ed entrare in autoisolamento per cinque giorni;

* Dopo cinque giorni di autoisolamento, sottoporsi a un’altra molecola endogena o un test dell’antigene per rilevare l’infezione da virus SARS-CoV-2.

Il MAE ricorda che le seguenti tipologie di persone sono esentate dalle suddette attività all’arrivo nella Repubblica Italiana se non mostrano segni di infezione da virus SARS-CoV-2:

* Meccanismi di trasporto;

* Navigante personale;

* Persone che si spostano dagli stati e territori menzionati nella Lista A (San Marino, Santa Sede);

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* Persone che entrano in Italia per motivi di lavoro disciplinati da speciali norme sanitarie, accreditate dalla competente autorità sanitaria;

* L’infezione da SARS-CoV-2 si manifesta entro 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale di persone che entrano per motivi che non supportano il rinvio, inclusa la partecipazione a manifestazioni e manifestazioni sportive internazionali, previa approvazione del Ministero della Salute e al momento del missile , o dalla persona incaricata di svolgere il compito di consegnare qualcosa al vettore Certificato che conferma che una molecola di tipo tampone con un risultato negativo è un test diagnostico o di cattura dell’antigene;

* Persone che entrano in Italia per brevi periodi (fino a 120 ore complessive) per motivi quali lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale al termine del periodo o comunque, autoisolamento e salute attività di monitoraggio;

* Persone che entrano in Italia per un massimo di 36 ore con trasporto privato, obbligate a lasciare il territorio nazionale alla fine del periodo o, in caso di guasto, sottoposte a misure di autoisolamento e sorveglianza sanitaria;

* I cittadini e i residenti degli stati membri dell’UE e di altri stati e territori possono entrare in Italia negli elenchi A, B, C e D per comprovate ragioni di lavoro e possono aver viaggiato in uno o più dei paesi elencati nell’Allegato C a meno che non abbiano 14 giorni di tempo entrare in Italia;

* Gli operatori sanitari entrano in Italia per usufruire dei servizi sanitari, compresa l’idoneità temporanea prevista dall’art. Legge n. 13. 17 marzo 2020, 18, come modificata dalla legge n. Emendamenti. 27 il 24 aprile 2020;

* Lavoratori transfrontalieri;

* I dipendenti di società con sede o secondarie italiane rientrano in Italia per un massimo di 120 ore (5 giorni) dopo aver viaggiato all’estero per lavoro;

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* Funzionari e agenti in carica, agenzie diplomatiche, missioni diplomatiche, funzionari e personale di ambasciate, forze armate e di polizia italiane o straniere e vigili del fuoco dell’UE o organizzazioni internazionali;

* Studenti e studenti frequentano corsi in uno stato diverso dal luogo di residenza, residenza o residenza e ritornano giornalmente o almeno una volta alla settimana.

Il Ministero degli Affari Esteri ricorda che i cittadini rumeni possono richiedere assistenza diplomatica Per i numeri di telefono delle ambasciate e dei consolati rumeni nella Repubblica Italiana: Ambasciata della Romania a Roma: +39 06.835.233.44, +39 06.835.233.52, +39 06.835.233.58, +39 06.835.233.56, +39 06.835. 233.69, +39 06.835.233.71, +39 06.835.233.74, +39345147 3935 (telefono di emergenza); Consolato Generale della Romania a Milano: +39 0240098207, +39 02.40074018, +39 366.108.1444 (telefono di emergenza); Consolato Generale della Romania a Torino: +39011 249 57 75, +39011 249 52 64, +39011 18 95 83 90, +39338756 8134 (telefono di emergenza); Consolato Generale della Romania a Trieste: +39040 411652, +39040 452 8136, +39040 416 350, +39340 8821688 (telefono di emergenza); Consolato Generale della Romania a Bari: +39080 548 1042, +39080 546 1893, +39080 548 4671, +39080 546 1470, +39334604 2299 (telefono di emergenza); Consolato Generale della Romania a Bologna: +39051 5872120, +39051; 5872209, +39349 1178220 (telefono di emergenza); Consolato Generale della Romania a Catania: +39.095.537.909, +39095 536139, +39320965 3137 (telefono di emergenza).

MFA consiglia di consultare le pagine www.mae.ro/node/51917, roma.mae.ro e www.mae.ro.

Autore: Liviu Gojan

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