Il 24 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 2023/28 Trasmissione e Attuazione della Direttiva (UE) 2020/1828 recante misure rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le sue disposizioni entreranno in vigore dal 25 giugno 2023.
Il decreto legislativo includerà, nell’ambito del Codice del consumo italiano, il concetto di azione rappresentativa nazionale e, quale elemento del tutto nuovo, l’azione rappresentativa transfrontaliera, che può essere promossa davanti a un giudice italiano da uno o più altri organi abilitati. Stati membri, o portata da un altro Stato membro da un organismo qualificato congiuntamente ad altri organismi qualificati di diversi Stati membri.
Dominio
I ricorsi rappresentativi possono essere promossi ai sensi del Decreto Legislativo per violazione delle disposizioni di diverse direttive comunitarie incluse nell’Allegato II-70s del Decreto Legislativo, tra cui, ma non solo, quelle relative alla responsabilità del prodotto, alla garanzia dei beni di consumo, alle pratiche commerciali scorrette e alla pubblicità E-commerce e servizi digitali fuorvianti.
Tuttavia, questo particolare concetto influenzerà la cd class action promossa dalla legge n. 31 del 12 aprile 2019 e disciplinato dagli artt. 840-bis e ss. cpc, in quanto il decreto legislativo prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cui all’allegato II, gli enti legittimati potranno agire solo attraverso la procedura di rappresentanza prevista dal presente decreto, precludendosi la possibilità di ricorso all’azione di classe prevista dagli artt. 840 bis e seguenti. del codice di procedura civile italiano.
situazione giuridica
I reclami dei rappresentanti nazionali possono essere proposti, senza che sia necessario raccogliere preventivamente il consenso dei consumatori alla partecipazione, attraverso (i) le associazioni dei consumatori e degli utenti comprese nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo; (ii) gli organismi designati di altro Stato membro inclusi nell’elenco redatto e pubblicato dalla Commissione europea; (3) gli organismi pubblici nazionali indipendenti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2394.
Le azioni di rappresentanza transfrontaliera possono essere proposte dagli enti e dalle associazioni dei consumatori nonché dagli utenti, purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo, tenuto dal Ministero delle Imprese. E made in Italy.
Gli enti che intendono essere inseriti nell’elenco devono prevedere nei propri statuti (1) norme atte a garantire l’indipendenza dell’associazione e l’assenza di influenza da parte di professionisti che abbiano un interesse economico a depositare istanze rappresentative, nonché (2) provvedimenti prevenire e risolvere i conflitti di interesse che possono insorgere tra l’associazione ei suoi finanziatori e interessare i consumatori. Particolare attenzione è riservata al tema del finanziamento di terzi: i ricorrenti devono indicare finanziamenti ricevuti o promessi da terzi e le domande saranno dichiarate inammissibili se il soggetto che ha finanziato il procedimento è un concorrente del convenuto o un suo dipendente.
L’azione rappresentativa può essere esercitata nei confronti dei professionisti, intendendosi per tale qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca – anche per il tramite di altra persona che agisce in nome o per conto proprio – per finalità commerciali, imprenditoriali, commerciali o professionali.
Tipi di trattamenti disponibili
Attraverso le procedure di rappresentanza, sarà possibile richiedere sia misure risarcitorie per porre rimedio al danno subito dal consumatore, anche mediante pagamento di denaro, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, rimborso del prezzo pagato, sia provvedimenti ingiuntivi, come un ordine di fermare o vietare la reiterazione della condotta illecita del professionista, e/o un ordine di pubblicare l’azione su uno o più giornali nazionali o locali o di pubblicare una rettifica.
Un importante elemento di novità in relazione ai procedimenti rappresentativi finalizzati ad ottenere provvedimenti cautelari è la previsione secondo la quale tali procedimenti possono essere instaurati solo decorsi 15 giorni dalla data in cui i soggetti abilitati hanno richiesto il professionista, a mezzo raccomandata a.r. o tramite servizio di consegna elettronica autorizzato per posta o altro servizio di consegna elettronica idoneo, per interrompere comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori o degli utenti.
Se interviene un decreto ingiuntivo, l’attore non deve provare la colpa o il dolo del professionista, né l’effettivo danno o perdita dei singoli consumatori coinvolti. Se ricorrono giustificati motivi di urgenza, l’attore ottiene le misure cautelari ai sensi dell’articolo 669 quart, sesso, ottali, capacità, dodici e ruoli del codice di procedura civile.
Dopo aver individuato le principali novità del decreto, non ci resta che attendere la sua effettiva attuazione.
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